ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 (come modificato dall’articolo 11 della legge 18 ottobre 2001, n.383), i Comuni possono istituire una addizionale all’IRPEF.
L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche l’aliquota stabilita da ciascun Comune.
L'aliquota confermata anche per l'anno 2014 è del 0,4%.
Con delibera di C.C. n. 17 del 15/6/2015 è stata variata con effetto dal 1 gennaio 2015, l’ aliquota dell'addizionale comunale IRPEF , nel modo seguente: 0,70% (zero virgola settanta) con soglia di esenzione per i redditi fino a €. 10.000,00.
Se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito.
delibera di C.C. n. 17 del 15/06/2015
Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF