IMU 2023
ESONERO DAL PAGAMENTO IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE. La legge di Bilancio 2023 prevede l’esonero dal pagamento dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente . Deve trattarsi di immobili per i quali i legittimi possessori non hanno la disponibilità e quindi non possono utilizzarli . Per ottenere il beneficio fiscale è richiesto che il proprietario o il titolare di altro diritto di godimento presenti una denuncia per violazione di domicilio, per occupazione di terreni ed edifici, o comunque una denuncia penale all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva . Il soggetto passivo, inoltre, deve comunicare al Comune competente il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione
NUOVA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’ESENZIONE IMU – con la Sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di IMU che disciplinavano la fattispecie dell’abitazione principale ai fini dell’esenzione del tributo. Le disposizioni in questione sono state censurate dalla Corte Costituzionale nella parte in cui subordinano la qualifica di abitazione principale e quindi del riconoscimento dell’esenzione IMU alla presenza di un doppio requisito, dimora abituale e residenza anagrafica, in capo all’intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo IMU, anziché in capo solo a quest’ultimo. L’affermarsi di questo principio ha dirette conseguenze sul riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale per i coniugi che abbiano residenza ed effettiva dimora in abitazioni distinte sia all’interno dello stesso Comune che in località diverse. Si deve ovviamente trattare di residenza e dimora effettiva e non fittizia, quali presupposti alla base di un principio non automatico, ma che dovrà essere provato dal contribuente e minuziosamente controllato dagli uffici tributi comunali, in quanto facilmente suscettibile di elusione .
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto.
L’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:
- la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
- la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente o l’aliquota e la detrazione dell’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.
Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.
Aliquote IMU 2023 confermate aliquote IMU 2022 con delibera di C.C. 69 del 30/11/2022
Se l'importo da versare risulta uguale o inferiore a 4,00 euro annui il contribuente non deve effettuare alcun versamento.
Entro il 30 giugno 2023 scade la presentazione del modello di Dichiarazione IMU anno 2021 e anno 2022
Si riporta anche in questa sezione la perizia di stima utile per il calcolo del valore delle aree fabbricabili
relazione di stima anno 2013 Aggiornamento valore base con Delibera di G.C. 188 del 27/11/2019 - DECORRENZA anno 2020
Clicca qui per accedere al servizio di elaborazione del mod F24 in autonomia.
Il Comune non invia i mod. f24 in maniera massiva.Si ricorda che l’IMU è un’ imposta dovuta per Legge in autoliquidazione direttamente dal contribuente , cioè è il contribuente stesso a calcolare l’imposta dovuta , in autonomia o tramite CAAF/Professionisti, poiché è il solo conoscitore in tempo reale delle condizioni effettive dei beni immobili che possiede, che possono variare nel corso dell’anno (può cambiare la percentuale di possesso, il tipo d’uso, può aver compravenduto un immobile ecc..).
1) RICEVERE IL MOD. F24 TRAMITE MAIL : la richiesta deve essere inoltrata entro il 10/6/2023 via mail all’indirizzo tributi@comune.capriate-san-gervasio.bg.it e con la medesima modalità l’ufficio restituirà il conteggio con relativo modello f24. Specificare
- cognome e nome
- codice fiscale
- eventuali variazioni intervenute rispetto all’anno 2022 e sino al 16/6/2023.
Una volta ricevuto f24 e report SI INVITA a controllare la scheda allegata con l’elenco degli immobili posseduti:
- qualora vi fossero discordanze rispetto alla situazione effettiva per variazione intervenute nella titolarità alla data del 16/06/2023 (cambio residenza, vendita, acquisto, variazioni catastali ecc....) occorre segnalarlo all'ufficio tributi in tempo utile per la scadenza dell'ACCONTO (16/06/2023).
- qualora intervengano variazioni nella titolarità successive al 16/06/2023 occorre segnalarlo allo scrivente ufficio per il il ricalcolo della rata a SALDO (18/12/2023)
Per coloro che nel 2022 hanno ricevuto nella propria casella di posta elettronica il mod. F24 , non è necessario procedere a nuova richiesta a meno di variazioni intervenute nella titolarità/possesso.
Non si procede all'elaborazione dei conteggi in presenza di aree edificabili.
2) RITIRARE IL MOD F24 ALLO SPORTELLO per coloro che non hanno possibilità di ricevere il mod F24 tramite mail: è necessario richiedere appuntamento telefonico al numero 02920991262