Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
ENTRO IL 16 GIUGNO 2021
deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
ATTENZIONE
Si ricorda che
Quindi perchè sia "Abitazione principale" si devono presentare contemporaneamente 3 condizioni:
- il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione);
- la residenza anagrafica;
- la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Dal 2021 la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente che valgono anche per il 2021 in quanto confermate con Delibera di C.C. 13 del 26/02/2021. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso .
Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.
La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.
Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.
Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il D.L. “Sostegni” ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.
Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta.
Si riporta anche in questa sezione la perizia di stima utile per il calcolo del valore delle aree fabbricabili
relazione di stima anno 2013 Aggiornamento valore base con Delibera di G.C. 188 del 27/11/2019 - DECORRENZA anno 2020
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I contribuenti che necessitano di assistenza per il calcolo dell’IMU potranno:
1) Inoltrare richiesta via mail all’indirizzo tributi@comune.capriate-san-gervasio.bg.it e con la medesima modalità l’ufficio restituirà il conteggio con relativo modello f24. Specificare
- cognome e nome
- codice fiscale
- eventuali variazioni intervenute rispetto all’anno 2020.
2) Inoltrare richiesta telefonica ai numeri 02920991262. Verrà poi comunicata la modalità per il ritiro del calcolo e del modello f24.