TASITassa sui Servizi Indivisibili |
|
---|
In questa sezione sono fornite informazioni sulla Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI, entrato in vigore dal 01/01/2014
Descrizione
La TASI è il tributo per finanziare i servizi indivisibili del Comune come la manutenzione delle strade, l'illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico ecc..
Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati ed aree edificabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualsiasi natura.
La TASI è commisurata all'intero anno solare, proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si protraggono la detenzione e/o il possesso.
A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
La base imponibile della TASI è la medesima prevista per l'IMU.
Regolamento Imposta Unica Comunale – parte II Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI
Destinatari
Al pagamento della TASI sono tenuti i seguenti soggetti:
-
chi possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili
-
la pluralità di possessori o detentori dello stesso fabbricato o area edificabile, sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria. In alternativa ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso.
-
il possessore e l'occupante, nel caso siano soggetti diversi, secondo quote così ripartite: 90% POSSESSORE - 10% OCCUPANTE
Per ulteriori approfondimenti vedere la sezione "Aliquote, modalità di versamento e scadenze di pagamento".
Dichiarazioni
Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
Pertanto le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
Aliquote, modalità di versamento e scadenze di pagamento
ALIQUOTE TASI
Confermate con Delibera di C.C. nr. 4 del 25/02/2019
TIPOLOGIA |
ALIQUOTA TOTALE ANNO 2019
|
---|---|
Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati che non rientrano nelle altre tipologie indicate in tabella |
0,7 per mille
|
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7
|
ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO
|
Aliquota per l’unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a genitori, figli, (parenti in linea retta di primo grado) purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente . Dal 2019 la riduzione del 50% della base imponibile in presenza dei requisiti innanzi citati è concessa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo ed in presenza di figli minor |
0,7 per mille |
Aliquota aree edificabili |
0,0 per mille
|
Immobili di carattere produttivo appartenenti alla Categoria D |
0,7 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. |
0,7 per mille |
Il comma 14 lettera b) della legge di stabilità per l’anno 2016, riscrivendo il comma 669 della L. 147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della Tasi, PREVEDENDONE L’ESCLUSIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7.
L’esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.
RIPARTIZIONE TASI
Nel caso in cui il possessore e l’occupante siano soggetti diversi, il pagamento della TASI compete al 90% al POSSESSORE e 10% all’OCCUPANTE.
Il comma 14 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 2016 modifica l’art. 1 comma 639 della L. 147/2013 e PREVEDE L’ABOLIZIONE del pagamento della Tasi, oltre che dall’abitazione principale del possessore, ANCHE DELLA QUOTA A CARICO DELL’INQUILINO O COMODATARIO, PURCHÉ DA ESSO UTILIZZATA COME ABITAZIONE PRINCIPALE.
Il beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9. Per tali immobili il possessore e l’utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo come nel 2015.
Inoltre l’utilizzatore dovrà avere la dimora abituale e la residenza nell’immobile che non deve comunque essere di categoria A1-A8-A9.
La lettera d) dispone che il possessore di un immobile destinato ad abitazione principale del detentore e purchè non di lusso (A1-A8-A9), verserà la Tasi nella medesima percentuale prevista per l’anno 2015, cioè il 90%
MODALITÀ di VERSAMENTO
Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile gratuitamente presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario.
Nel modello F24 devono essere inseriti il codice catastale e il codice tributo corrispondente:
codice catastale B703 - (che identifica gli immobili situati nel Comune di Capriate San Gervasio)
- codice tributo 3958 - abitazione principale e relative pertinenze
- codice tributo 3959 - fabbricati rurali ad uso strumentale
- codice tributo 3960 - aree fabbricabili
- codice tributo 3961 - altri fabbricati
Se l'importo da versare risulta uguale o inferiore a 4,00 euro annui il contribuente non deve effettuare alcun versamento.
Si ricorda che il contribuente deve provvedere direttamente al versamento in autoliquidazione e non verrà inviato nessun bollettino o modello F24 precompilato.
SCADENZE DI VERSAMENTO
1^ rata - acconto entro il 17 Giugno 2019 - pari al 50% dell'imposta annua dovuta
2^ rata - saldo entro il 16 Dicembre 2019 - conguaglio dell'imposta annua dovuta.
È possibile effettuare il pagamento con RATA UNICA entro il 17 giugno 2019.
ERRATA COMPILAZIONE MODELLI DI VERSAMENTO F24
Nel caso in cui a versamento IMU o TASI eseguito il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo oppure distribuendo in modo errato l'imposta per i diversi immobili, sempreché il totale versato corrisponda a quanto complessivamente dovuto, è possibile inoltrare all'Ufficio una comunicazione indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare.
L'Ufficio, una volta ricevuta la comunicazione, provvederà a modificare i dati erronei di versamento pervenuti dall'Agenzia delle Entrate.
Errata digitazione da parte dell'intermediario (banca o posta) del codice catastale del Comune.
Con l'utilizzo del F24 per il pagamento dei tributi locali, si sono riscontrati casi in cui il contribuente presenta, in banca o in posta, il modello F24 con l'esatta indicazione del codice catastale B703 corrispondente al Comune di Capriate San Gervasio, ma, a causa di un errore di digitazione dell’operatore, viene inserito nel terminale un codice differente con conseguente riversamento della somma ad altro Comune.
Su richiesta dell'interessato, che presenta la delega modello F24 in proprio possesso contenente l'esatta indicazione del codice Comune (B703), le banche e gli uffici postali devono procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In questo modo, l'intermediario provvederà all'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e a inviarlo nuovamente con i dati corretti affinchè la somma sia riversata al Comune di Capriate San Gervasio.
I contribuenti che si trovano in questa situazione sono invitati ad inoltrare una richiesta scritta (può essere utilizzato il modello in allegato già predisposto dal Comune), alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento, al fine di ottenere la correzione dell'errore sulla base del modello F24 cartaceo in loro possesso, evitando nel contempo ulteriori richieste di pagamento da parte del Comune di Capriate San Gervasio. Una copia della lettera dovrà essere inviata (anche a mezzo e-mail) o consegnata per conoscenza al Comune di Capriate San Gervasio (indirizzo già prestampato).
Si precisa che il Comune non può chiedere direttamente la correzione, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il contribuente, pertanto sarà quest’ultimo che dovrà chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia rilevabile l'errore.
Rettifica errata trascrizione codice catastale sul mod. F24
Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24