IMU - IUC - Imposta Municipale propria - Comune di Capriate San Gervasio (BG)

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IMU

Imposta Municipale Propria

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In questa sezione sono fornite informazioni sull'Imposta Municipale Propria IMU

 

 

 

Descrizione

 

Il presupposto dell'IMU è il possesso di beni immobili quali i fabbricati, i terreni e le aree edificabili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura ad eccezione dell'abitazione principale di categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze della stessa, come specificatamente indicato in seguito.
L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno durante i  quali si è verificato il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (art. 17 del  Regolamento Imposta Unica Comunale – parte III Imposta Municipale Propria).

 

Icona di un file PDF Regolamento Imposta Unica Comunale – parte III Imposta Municipale Propria 

 

Destinatari

 

Sono assoggettati all'IMU coloro che, sugli immobili hanno i seguenti diritti:

 

  • il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati ivi compresi i terreni incolti e i fabbricati strumentali o quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

  • il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

  • l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione

 

Dichiarazioni

Compilare il modello e trasmetterlo via posta.
Si considera presentato nel giorno indicato nel timbro postale o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
 
Gli enti non commerciali, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggi non ancora adottato. 
 
Gli altri soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili presentano la dichiarazione utilizzando il modello approvato oppure anche in via telematica, seguendo le modalità previste dal precedente comma 1.
 

Icona di un file PDF Modello di dichiarazione IMU

 

 

Aliquote, modalità di versamento e scadenze di pagamento

 

 

ALIQUOTE IMU anno 2019

CONFERMATE con Delibera di C.C. nr. 5 del 25/02/2019

 

TIPOLOGIA

ALIQUOTA ANNO 2019

 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, i terreni e le aree edificabili che non rientrano nelle altre tipologie indicate in tabella.

8,6 per mille

 

Aliquota per l’abitazione principale di categorie diverse da A1, A8 e A9 e relative pertinenze

Zero

 

Aliquota per l’abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze

La detrazione è pari a € 200,00

3,5 per mille

 

Aliquota per l’unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a genitori, figli, (parenti in linea retta di primo grado) purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente.

 

È riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dal 2019 la riduzione del 50% della base imponibile in presenza dei requisiti innanzi citati è concessa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo ed in presenza di figli minori.

8,6 per mille

Aliquota per gli immobili di categoria catastale D ad eccezione della categoria D10

8,6 per mille

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso

Zero

 

 

Icona di un file PDF relazione di stima anno 2013  Aggiornamento valore base con Delibera di G.C. 188 del 27/11/2019 - DECORRENZA anno 2020

 


AUTOCERTIFICAZIONI IMU

 

Icona di un file PDF Comunicazione registrazione comodato gratuito genitori/figli - decorrenza 1-1-2016

 

Icona di un file PDF Autocertificazione anziani/disabili che trasferiscono la residenza presso istituti di ricovero

 

Icona di un file PDF Autocertificazione inagibilità

 

Icona di un file PDF Autocertificazione coniuge separato

 

 


 

MODALITÀ di VERSAMENTO

 

Il versamento dell'imposta è effettuato in autoliquidazione mediante modello F24 disponibile gratuitamente presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario.
 
Nel modello F24 deve essere inserito il codice catastale B703 - (che identifica gli immobili situati nel Comune di Capriate San Gervasio); 

  • 3914 - come codice per i terreni - COMUNE
  • 3916 - come codice per le aree edificabili - COMUNE
  • 3918 - come codice per altri fabbricati - COMUNE
  • 3925 - come codice per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
  • 3930 - come codice per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

 

Se l'importo da versare risulta  uguale o inferiore a 4,00 euro annui il contribuente non deve effettuare alcun versamento.

 


Si ricorda che il contribuente deve provvedere direttamente al versamento in autoliquidazione e non verrà inviato nessun  modello F24 precompilato.  

 


 

SCADENZE DI PAGAMENTO

 

1^ rata - acconto entro il 17 Giugno 2019 - pari al 50% dell'imposta annua dovuta calcolata sulla base delle aliquote dell'anno 2018;

2^ rata - saldo entro il 16 Dicembre 2019 - conguaglio dell'imposta annua dovuta.

 

È possibile effettuare il pagamento con  RATA UNICA entro il 17 giugno 2019.

 


ERRATA COMPILAZIONE MODELLI DI VERSAMENTO F24

 

 

Nel caso in cui a versamento IMU o TASI eseguito il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo oppure distribuendo in modo errato l'imposta per i diversi immobili, sempreché il totale versato corrisponda a quanto complessivamente dovuto, è possibile inoltrare all'Ufficio una comunicazione indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare.
L'Ufficio, una volta ricevuta la comunicazione, provvederà a modificare i dati erronei di versamento pervenuti dall'Agenzia delle Entrate.

Errata digitazione da parte dell'intermediario (banca o posta) del codice catastale del Comune.
Con l'utilizzo del F24 per il pagamento dei tributi locali, si sono riscontrati casi in cui il contribuente presenta, in banca o in posta, il modello F24 con l'esatta indicazione del codice catastale B703 corrispondente al Comune di Capriate San Gervasio, ma, a causa di un errore di digitazione dell’operatore, viene inserito nel terminale un codice differente con conseguente riversamento della somma ad altro Comune.

Su richiesta dell'interessato, che presenta la delega modello F24 in proprio possesso contenente l'esatta indicazione del codice Comune (B703), le banche e gli uffici postali devono procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In questo modo, l'intermediario provvederà all'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e a inviarlo nuovamente con i dati corretti affinchè la somma sia riversata al Comune di Capriate San Gervasio.
I contribuenti che si trovano in questa situazione sono invitati ad inoltrare una richiesta scritta (può essere utilizzato il modello in allegato già predisposto dal Comune), alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento, al fine di ottenere la correzione dell'errore sulla base del modello F24 cartaceo in loro possesso, evitando nel contempo ulteriori richieste di pagamento da parte del Comune di Capriate San Gervasio. Una copia della lettera dovrà essere inviata (anche a mezzo e-mail) o consegnata per conoscenza al Comune di Capriate San Gervasio (indirizzo già prestampato).
Si precisa che il Comune non può chiedere direttamente la correzione, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il contribuente, pertanto sarà quest’ultimo che dovrà chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia rilevabile l'errore.

 

Icona di un file PDF Rettifica errata trascrizione codice catastale sul mod. F24

 

Icona di un file PDF Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24  

 

 

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