
L'ufficio Ragioneria e l'ufficio Tributi sono collocati al primo piano del Palazzo Municipale - Piazza della Vittoria, 4
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
| UFFICIO RAGIONERIA | dal lunedì al sabato | 09.00-12.00 |
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| UFFICIO TRIBUTI | lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato | 09.00-12.00 |
|---|---|---|
| martedì | (su appuntamento) |
Contatti:
UFFICIO RAGIONERIA
Tel. 02 920 991 261
Fax 02 920 991 244
E-mail ragioneria@comune.capriate-san-gervasio.bg.itUFFICO TRIBUTI
tel. 02 920 991 263
Fax 02 920 991 244
E-mail tributi@comune.capriate-san-gervasio.bg.it
| - Responsabile del Settore: | rag. Fontana Fiorella |
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| - Istruttore Amministrativo Contabile: | dott.ssa Locatelli Giuliana |
| - Collaboratore Amministrativo: | rag. Paganelli Stefania |
UFFICIO RAGIONERIA
L'Ufficio ragioneria si occupa della gestione contabile e del controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente. Coordina gli acquisti di uso comune e gestisce le procedure concernenti l'acquisto di beni mobili e di consumo, dell'inventario, del magazzino, della cassa economato.
Assiste le strutture dell'ente nella programmazione e gestione delle risorse e dei budget loro assegnati.
L'ufficio si occupa anche della gestione delle risorse umane del Comune (trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dipendente dell'Ente).
UFFICIO TRIBUTI
L'Ufficio Tributi si occupa della fiscalità locale.
Le competenze proprie dell'ufficio riguardano:
L'ufficio tributi provvede agli adempimenti connessi con l'applicazione delle tasse ed imposte comunali, attraverso le fasi di reperimento dei soggetti passivi, di accertamento dell'imponibile, di definizione della liquidazione dei tributi e di formazione dei ruoli coattivi, di controllo della gestione per i tributi dati in concessione.
Cura i rapporti con il gestore del servizio di nettezza urbana per quanto attiene all'elaborazione delle tariffe di gestione ed il regolamento di applicazione.
Provvede alla predisposizione degli atti relativi a sgravi e rimborsi di quote inesigibili o indebite, cura il contenzioso tributario.
Svolge attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità locale, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi di competenza.
ALCUNE INFORMAZIONI UTILI
INTERPELLO
Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributi per presentare istanze di interpello al fine di ottenere informazioni, chiarimenti, interpretazioni, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese (articolo 11 Legge 212/00, articolo 21 Legge 30.12.1991, n. 413, Decreto Ministeriale 195/97). L'Ufficio vincolato rispetto alle risposte date, per una maggior tutela del cittadino.
ENTRATE TRIBUTARIE
Sono costituite da imposte, tasse, diritti, istituite ed applicate dal Comune in base alle leggi vigenti o che saranno applicate in base a leggi future.
I canoni non sono entrate tributarie.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E AUTOCERTIFICAZIONI
Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione dell'agevolazione.
ALIQUOTE E TARIFFE
Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio; alla determinazione delle aliquote e delle tariffe provvede la Giunta Comunale entro lo stesso termine. In caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe applicate nell'anno precedente.
FUNZIONARIO RESPONSABILE
La persona che ha la responsabilità del tributo.
La Giunta Comunale individua un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza ed esperienza acquisite, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
DICHIARAZIONE E DENUNCIA
Il soggetto passivo del tributo deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO
Il Responsabile dell'Ufficio Tributi identifica e attua azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
Il Comune mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta:
a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo che incidono sulla determinazione del tributo;
b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza, inesattezza;
c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione delle denunce;
d) recupera l'omesso o parziale versamento;
e) applica le sanzioni.
L'accertamento deve essere notificato al contribuente con modalit idonee a garantire la riservatezza, entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta.
CONTENZIOSO
Possibilità di fare ricorso.
Prima di proporre ricorso, si consiglia di rivolgersi al responsabile del tributo per eventuali verifiche.
Il ricorso giurisdizionale deve essere proposto in carta legale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo Viale Giulio Cesare 18, entro il termine perentorio di 60 gg. dalla data della notifica dell'atto impugnabile (artt. 18 e 20 del Decreto Legislativo 546/96). Il ricorso deve essere notificato al Comune a norma degli artt. 137 e seguenti del C.C.P., con una delle seguenti modalit: consegna diretta all'impiegato addetto al protocollo di questo Comune, che ne rilascia ricevuta; mediante spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3 e art. 20 del Decreto Legislativo 546/92).
Successivamente il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data d consegna, spedizione o notifica di proposizione del ricorso, dovr costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della commissione tributaria di Bergamo, secondo le modalit di cui all'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 546/92.
AUTOTUTELA
Se il Comune sbaglia, annulla i propri atti.
Il funzionario responsabile procede all'annullamento o alla revoca totale o parziale dei propri atti riconosciuti errati. L'annullamento va comunicato al contribuente (Decreto Ministeriale 11.2.1997, n. 37).
RISCOSSIONE
Come e Dove pagare.
Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Il pagamento si intende effettuato il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento. Se la scadenza per il pagamento coincide con un sabato o una domenica, essa viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo (Decreto Legislativo 31.5.1994, n. 330).
SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO
Per particolari motivi (es. gravi calamità) i termini di versamento possono essere sospesi o differiti.
Su richiesta dell'interessato in comprovata difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile pu consentire il pagamento dilazionato dei tributi con la corresponsione degli interessi legali maturati. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore perde il beneficio della rateizzazione, e deve provvedere al pagamento residuale totale nei successivi 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.
RAVVEDIMENTO (articolo 13 Decreto Legislativo 472/97)
Possibilità di sanare spontaneamente errori o omissioni.
Regolarizzazione spontanea dell'illecito compiuto.
Se il contribuente effettua spontaneamente il pagamento di un tributo entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta ad 1/8 aumentata degli interessi legali (2,5% annuo) per i giorni di ritardo. Se il contribuente paga spontaneamente, o corregge errori commessi su una sua dichiarazione entro un anno dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/5 della misura minima . Gli interessi calcolati a giorni sono quelli legali al 2,5% annuo.
Il ravvedimento si concretizza con il pagamento del tributo, sanzione ridotta e interessi in un'unica soluzione, con le modalità previste per i singoli tributi.
INTERESSI
Nel caso di accertamento da parte del Comune, l'interesse che si calcola sul tributo è pari al 2,5% annuale per l'anno 2000, e del 3,5% annuale a partire dall'anno 2001 e dal 2002 e 2003 del 3% annuale ed è 2,5% annuale a partire dall'anno 2004.
Nel caso di ravvedimento (atteggiamento spontaneo del contribuente), l'interesse è uguale al caso di accertamento specificato sopra.
REGOLAMENTI VARI