
L'Ufficio è collocato al Piano Terra del Palazzo Municipale - Piazza della Vittoria, 4.
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
| dal lunedì al sabato | 09.00-12.00 |
|---|---|
| lunedì pomeriggio | 15.00-17.00 |
| mercoledì pomeriggio | (su appuntamento) |
Contatti:
tel. 02 920 991 240
fax 02 920 991 209
e-mail anagrafe@comune.capriate-san-gervasio.bg.it
| - Responsabile di Settore: | dott.sa Immacolata Gravallese |
|---|---|
| - Istruttori Amministrativi: | Maria Daniela Mattavelli |
| Aurora Scalzo | |
| - Collaboratore Amministrativo: | Maria Rosa Alborghetti |
L'Ufficio si occupa di:
- anagrafe
- stato civile
- elettorale
- leva
ANAGRAFE
L'Anagrafe (dal greco anagrajh = registrazione, iscrizione) della popolazione residente ha la funzione di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonch? le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa. Si occupa dei cambiamenti di natura statistica che riguardano la popolazione residente nel Comune; a tal fine registra i movimenti migratori (immigrazioni e d migrazioni), le iscrizioni per nascita e le cancellazioni per morte.
L'attività anagrafica costituisce la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, di stato civile, assistenziale, che attingono alla fonte anagrafica per le notizie necessarie.
STATO CIVILE
L'ordinamento dello stato civile ha l'importantissima funzione di consentire l'individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia Quest'ufficio cura la tenuta dei registri dello stato civile e precisamente dei registri di nascita, di morte e di matrimonio. In essi l'ufficiale dello Stato civile (Sindaco o suo delegato) iscrive o trascrive gli eventi di nascita, morte o matrimonio che avvengono all'interno del territorio comunale o eventi accaduti altrove ma che riguardano i soggetti residenti nel Comune.
ELETTORALE
A questo servizio compete la gestione del cosiddetto "corpo elettorale"; all'ufficio spetta infatti l'aggiornamento delle liste elettorali secondo un preciso ed inderogabile calendario. Rilascia inoltre la tessera elettorale a carattere permanente (o suo duplicato). Cura la tenuta dell'Albo degli scrutatori e dei Presidenti di Seggio.
LEVA
Provvede alla formazione annuale della lista di leva. La legge 23/8/2004, n. 226 ha fissato la sospensione della chiamata alle armi a partire dal primo gennaio 2005.
MODULISTICA e spiegazioni
AUTOCERTIFICAZIONE
L'autocertificazione permette al cittadino di presentare agli enti pubblici, alle imprese che gestiscono servizi pubblici ed ai privati che acconsentono ad accettarla, una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti, elencati all'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti:
a) data e luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
j) appartenenza a ordini professionali;
k) titolo di studio, esami sostenuti;
l) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
m) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
n) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
o) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
p) stato di disoccupazione;
q) qualità di pensionato e categoria di pensione
r) qualità di studente;
s) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
t) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
u) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
v) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
w) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
x) qualità di vivenza a carico;
y) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
z) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
L'elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 possono essere comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Grazie all'autocertificazione il cittadino può evitare di richiedere i certificati necessari ad avviare una pratica presso un ufficio. Inoltre l'autocertificazione ha titolo definitivo: ciò significa che il cittadino non deve presentare neppure successivamente, alla conclusione del procedimento avviato, nessuno dei certificati sostituiti dall'autocertificazione.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da nessun altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
La firma apposta dall'interessato in fondo all'autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi l'autocertificazione non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ma è gratuita.
La mancata accettazione, da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi, dell'autocertificazione, costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 74 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori o esercenti di pubblici servizi non possono richiedere al cittadino certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in loro possesso o che comunque siano tenuti a certificare. In particolare, per quanto riguarda gli estratti degli atti di stato civile (estratti di nascita, matrimonio, morte), questi possono essere richiesti al cittadino solo ed esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile. Negli altri casi questi documenti vengono acquisiti d'ufficio.
modulo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE.PDF
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è un documento sottoscritto dall'interessato nel proprio legittimo interesse ed ha per oggetto stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato, anche riferiti ad altri soggetti.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere rivolta alla Pubblica Amministrazione, ai gestori o esercenti di pubblici servizi o ai privati che acconsentono ad accettarla.
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è indirizzata alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi NON DEVE ESSERE AUTENTICATA.
Il cittadino, secondo quanto disposto dall'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 può firmare la dichiarazione davanti all'impiegato addetto alla ricezione della stessa, oppure sottoscrivere tale dichiarazione anche a casa propria e presentarla all'Ufficio richiedente allegando fotocopia NON AUTENTICATA del proprio documento d'identità. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alle Pubbliche Amministrazioni o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax.
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è indirizzata al privato l'autenticazione, è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco ed è sottoposta alla normativa vigente in materia di imposta di bollo.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non possono contenere manifestazioni di volontà (es.: accettazioni, rinunce, cessioni, impegni, ecc.) o atti negoziali. In questi casi ci si deve rivolgere ad un notaio
modulo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'.PDF (verso Pubblica Amministrazione)
modulo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'.PDF (verso Privati)
VARIAZIONE DI RESIDENZA (i moduli vengono compilati direttamente presso l'ufficio anagrafe)
Ciascun cittadino deve rendere all'Anagrafe del Comune nel quale ha fissato la propria dimora abituale, con provenienza da altro Comune italiano o dall'estero, un'apposita dichiarazione. Medesimo adempimento incombe anche su coloro che cambiano abitazione nell'ambito dello stesso Comune.
Le leggi in materia anagrafica stabiliscono che la dichiarazione in argomento deve essere resa dal cittadino interessato successivamente al trasferimento ed entro i venti giorni successivi.
L'Ufficio Anagrafe, a seguito di mancata dichiarazione, qualora abbia acquisito certezza del trasferimento attraverso i necessari accertamenti, può provvedere alla variazione anagrafica d'ufficio.
I cittadini stranieri che intendono stabilire la residenza anagrafica nel Comune devono essere in possesso, oltre che del passaporto rilasciato dal paese d'origine, del permesso di soggiorno regolarmente rilasciato dalla Questura ed in corso di validità.
CARTA DI IDENTITA' (il modulo di richiesta viene compilato direttamente presso l'ufficio anagrafe)
La Carta d'Identità è un documento di riconoscimento. Viene rilasciata al compimento del 15° anno di età.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 25.06.2008 n.112, a partire dal 26.6.2008 la validità della carta d'identità è fissata in 10 anni, anzichè 5. Nel caso di primo rilascio viene automaticamente apposta la scadenza decennale, nel caso di carte d'identità che compiono la scadenza quinquennale a far data dal 26.06.2008 il Comune procede con la convalida del documento originario per gli ulteriori 5 anni.
Esistono due tipi di carta d'identità: non valida per l'espatrio o valida per l'espatrio.
Per ottenere il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio occorrono:
- l'assenso firmato dei genitori, in caso di minore
- l'assenso dell'altro genitore, in caso di figli minori
- n. 3 fotografie uguali formato tessera
- la carta di identità scaduta
La carta di identità può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza. Per farlo è necessario riconsegnare allo sportello quella scaduta e portare 3 fotografie.
Per richiedere una nuova carta, in seguito a furto o smarrimento, è necessario presentare la denuncia fatta alle autorità competenti (Carabinieri o Questura).
DOCUMENTO DI IDENTITA' PER MINORI DI ANNI 15 (il modulo di richiesta viene compilato direttamente presso l'ufficio anagrafe)
Il certificato di nascita con foto o per uso espatrio è un documento di riconoscimento per i minori di 15 anni.
I genitori devono sottoscrivere apposita istanza presso l'ufficio anagrafe, allegando le fotocopie dei propri documenti di identità.
La pratica dovrà poi essere trasmessa alla Questura di Bergamo.
PASSAPORTO (il modulo può essere ritirato presso l'ufficio anagrafe o direttamente in Questura)
Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalla QUESTURA e, all'estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il passaporto elettronico è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per i minori degli anni 10, tuttavia, l'uso del passaporto elettronico individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato.
I minori degli anni 16 possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli.
Il passaporto ha una validità di 10 anni, ma in alcuni casi previsti dalla normativa vigente, ad esso può essere attribuito un periodo di validità inferiore. La legge numero 3, del 16 gennaio 2003, all'art. 24, ha elevato infatti a dieci anni la durata del passaporto, eliminando l'obbligo del rinnovo quinquennale. Nella fase transitoria, i documenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge potranno essere prorogati fino a un massimo di 10 anni, dalla data di rilascio.
Anche prima della scadenza, il passaporto può essere rinnovato per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge .
Ricordiamo che la marca da euro 40,29 da allegare alla richiesta di rilascio del passaporto ha validità di un anno.
Per gli anni successivi non è più necessario applicare la marca sul passaporto per recarsi in Paesi aderenti all'Unione Europea, mentre dovrà essere applicata per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea.
DENUNCIA DI NASCITA
La denuncia di nascita è una dichiarazioni obbligatoria che deve essere registrata dai Comuni.
Può fare la denuncia il padre, la madre o un loro procuratore speciale, il medico, l'ostetrica o persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
La denuncia va eseguita entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai Comuni, entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi.
Con l'introduzione della Legge Bassanini si può scegliere una delle seguenti sedi dove poter fare la denuncia di nascita:
- presso il Comune dove e' avvenuto il parto o presso il Comune di residenza dei genitori;
- nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre;
- presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di cura dove e' avvenuta la nascita.
Occorre presentarsi con un documento di identità e l'attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale.
DENUNCIA DI MORTE
La denuncia di morte deve essere effettuata entro le 24 ore successive al decesso.
La morte di cittadini residenti, avvenuta in ospedale, quindi al di fuori del territorio comunale, deve essere denunciata al Comune dove è avvenuto il decesso che provvederà successivamente all'invio dell'atto di morte al Comune di residenza.
La morte avvenuta nel territorio comunale deve essere denunciata all'Ufficiale di Stato Civile (nella maggioranza dei casi quando il cittadino si rivolge ad una impresa di onoranze funebri, questa provvede alla denuncia di morte e a tutto ciò che necessita al seppellimento).
Per provvedere alla denuncia di morte è necessario presentarsi con un documento di identità presso l'Ufficio di Stato Civile, con la scheda Istat e l'avviso di morte redatti dal medico curante.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
La pubblicazione serve per dare pubblicit? alla volontà di due persone che vogliono sposarsi. La richiesta della pubblicazione deve essere rivolta al comune di residenza degli sposi o di uno di essi.
Se si vuole contrarre matrimonio in chiesa (concordatario o secondo altri culti ammessi dallo Stato) bisogna consegnare all'Ufficio di Stato Civile la richiesta rilasciata dalla parrocchia o dal ministro di culto.
Le pubblicazioni sono affisse alla casa comunale per almeno otto giorni. Se uno dei futuri coniugi è residente in un altro Comune le pubblicazioni sono affisse in entrambi Comuni.
Se i futuri sposi devono legittimare figli nati dalla loro unione devono segnalare la circostanza al momento della richiesta delle pubblicazioni.
Il modello che si trova in allegato va compilato a cura dei futuri sposi, e va consegnato contestualmente all'eventuale richiesta di pubblicazione rilasciata dal ministro di culto.
modulo RICHIESTA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO.PDF
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI
Qualsiasi cittadino residente ed iscritto nelle liste elettorali del Comune pu? richiedere l?iscrizione nell'albo degli scrutatori.
La domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata entro il mese di novembre di ciascun anno.
Requisiti:
età compresa tra il 18° ed il 70° anno di età;
essere elettore del Comune;
possesso di titolo di studio della scuola dell?obbligo.
Le nomine a scrutatore, in occasione di consultazioni elettorali, avvengono per sorteggio pubblico attuato con procedura informatica di estrazione casuale e sono effettuati dall'Ufficiale Elettorale.
Per chi è già iscritto all'albo non è necessario rinnovare annualmente la domanda.
modulo MODULO ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI.PDF
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
Qualsiasi cittadino residente ed iscritto nelle liste elettorali del Comune può richiedere l'iscrizione nell'albo dei presidenti di seggio.
La domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Requisiti:
età compresa tra il 18° ed il 70° anno di età;
possesso di diploma di scuola media superiore.
I presidenti di seggio elettorale vengono nominati dal Presidente della Corte di appello, entro il 30° giorno antecedente della data della consultazione stessa. E' possibile la rinuncia solo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
L'iscrizione nell'albo dei presidenti rimane valida fino a quando l'iscritto non ne richieda la cancellazione o fino a quando, per gravi inadempienze, la Corte di Appello non ne decida la cancellazione.
modulo MODULO ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO.PDF
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
I Comuni devono formare gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise e di Appello. I cittadini possono richiedere l'iscrizione nell'albo dei giudici popolari entro il mese di luglio degli anni dispari.
Requisiti per i Giudici popolari delle Corti di Assise:
residenza anagrafica nel Comune;
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
possesso del diploma di scuola media inferiore;
età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni.
Requisiti per i Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
residenza anagrafica nel Comune;
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
possesso del diploma di scuola media superiore;
età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
L'iscrizione nell'albo dei giudici popolari rimane valida sino a quando l'interessato non ne richieda la cancellazione.
modulo MODULO ISCRIZIONE ELENCHI GIUDICI POPOLARI.PDF
TESSERA ELETTORALE
Il Comune distribuisce ai cittadini iscritti nelle proprie liste la tessera elettorale che, in occasione delle consultazioni, deve essere esibita - insieme ad un documento d'identificazione - al presidente del seggio, per l'ammissione al voto.
A differenza del Certificato elettorale che veniva emesso e consegnato per ciascuna consultazione, la tessera sarà valida per 18 elezioni, non ha importanza di che tipo, varrà sia per le amministrative che per le politiche. AL TERMINE DI OGNI VOTAZIONE LA TESSERA DEVE ESSERE CONSERVATA.
Se nel periodo di validità del documento dovessero intervenire variazioni per cambio abitazione, il Comune provvederà ad inviare per posta al titolare del documento, un tagliando adesivo di convalida che dovrà essere apposto sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, il Comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvederà a consegnare la nuova tessera elettorale previo ritiro di quella in possesso dell'elettore.
Nel caso di smarrimento o furto, il rilascio del duplicato è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva comprovante l'avvenuto smarrimento o furto.
La consegna della tessera elettorale è eseguita in busta chiusa ed è constatata mediante ricevuta firmata dal titolare o da altro convivente della famiglia. Qualora non fosse possibile effettuare la consegna, la tessera rimane in giacenza presso l'Ufficio Elettorale comunale.
La tessera è valida fino all'esaurimento dei diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale. In caso di trasferimento di residenza in altro Comune la tessera dovrà essere consegnata al Comune di nuova residenza, ricevendone in cambio una nuova.
modulo RICHIESTA DUPLICATO TESSERA ELETTORALE.PDF
modulo MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI SMARRIMENTO/FURTO TESSERA ELETTORALE.PDF